Attualità

Anno sabbatico per gli insegnanti.

Novità per il personale docente a tempo indeterminato delle scuole con “l’anno sabbatico” e con una riduzione dell’orario di insegnamento a tre anni dal pensionamento

Tra le più importanti innovazioni del CCP del personale docente del 26.11.2002, figura l’introduzione del cosiddetto anno sabbatico per il quale, il personale docente con contratto a tempo indeterminato ha titolo a fruire, in un quinquennio, di un periodo di riposo corrispondente alla durata di un anno scolastico.

L’articolo prevede che i docenti con almeno dieci anni di anzianità di servizio ne possano fruire dal quarto anno scolastico, i docenti con almeno una anzianità di servizio di quindici anni dal terzo anno scolastico, mentre docenti con una anzianità di servizio di almeno venti anni, ne possano fruire dal primo anno scolastico.

Nell’arco di questo quinquennio, il cui inizio viene stabilito autonomamente dal docente, viene corrisposto uno stipendio ridotto all’80% e in maniera corrispondente vengono trattenute le quote per la pensione e la buonuscita. Il Contratto stabilisce pure che la fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Può essere rappresentata da una garanzia bancaria per un importo il cui ammontare verrà stabilito dall’Ufficio Stipendi. In alternativa il richiedente potrà autorizzare l’Amministrazione a detrarre la corrispondente somma dal trattamento di fine rapporto.

All’anno sabbatico potrà accedere il 5% dell’organico provinciale a livello di singola Intendenza scolastica. Nel caso le richieste presentate dovessero superare il contingente, verrà data precedenza ai docenti con maggiore anzianità di servizio e quindi, all’anzianità anagrafica. Il docente escluso da questo beneficio, in quanto esaurito il contingente complessivo, avrà precedenza nell’anno scolastico seguente.

Altra significativa novità del Contratto è la possibilità per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei tre anni che precedono il collocamento a riposo, di fruire di una riduzione dell’orario di insegnamento fino a non meno del 75% di quello di un docente a tempo pieno. Contestualmente a questa richiesta va però inoltrata anche la domanda di collocamento a riposo che non può più essere ritirata.

FG