Anrecht auf Sozialleistungen auch ohne langfristige Aufenthaltsgenehmigung
Um Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu können, braucht es seit dem 21. Dezember letzten Jahres keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung mehr, aber eine Aufenthaltsgenehmigung von mindestens einem Jahr.
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il 21 dicembre scorso la legge europea 2019/2020, pubblicata sulla GU n. 12 del 17 gennaio 2022. L’articolo 3 della nuova legge ha previsto la modifica dell’articolo 41 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98), per estendere le prestazioni sociali anche agli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Il primo comma dell’art. 41, sancisce in linea generale la parità di trattamento nelle prestazioni “di assistenza sociale” alla sola condizione che lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno.
Ulteriori informazioni
UD