Attività extra-istituzionali e incompatibilità con la funzione di docente e dirigente scolastico
Le attività extra-istituzionali sono tutte quelle non comprese nei compiti e doveri d’ufficio, svolte dai dipendenti pubblici al di fuori dell’orario di lavoro in modo saltuario ed occasionale in deroga al dovere di esclusività sancito dall’art. 98 della Costituzione.
La normativa distingue tra:
- attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico
- attività che per essere svolte necessitano di autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico
- attività “libere” ossia attività che possono essere svolte senza alcuna autorizzazione, che vanno in ogni caso comunicate al Dirigente scolastico.
- Circolare del Direttore Istruzione e Formazione del 19.7.2023 - Linee guida in materia di incompatibiltà e di attività extra-istituzionali retribuite del personale docente delle scuole a carattere statale
- Allegato 1 - Principali fonti normative
- Allegato 2 - Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti (Dipartimento Funzione Pubblica)
- Allegato 3 - Modello di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-istituzionali ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001
Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione?
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la domanda deve essere presentata necessariamente prima dell’inizio dell’attività.
Le autorizzazioni hanno valenza pluriennale?
No, le autorizzazioni vanno rinnovate all’inizio di ogni anno scolastico.
Quali sono le attività “libere” che non necessitano di autorizzazione?
Ai sensi dell’art. 53, comma 6 del d.lgs. 165/2001 le attività extra-istituzionali c.d. “libere”, che non necessitano di autorizzazione, sono le seguenti:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Le attività “libere” vanno in ogni caso comunicate alla propria direzione scolastica, affinché possano essere valutati eventuali conflitti d’interesse.
Gli incarichi gratuiti devono essere autorizzati?
No. Vanno in ogni caso comunicate alla propria direzione scolastica, affinché possano essere valutati eventuali conflitti d’interesse.
Quali sono i parametri da tenere in considerazione per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita?
Il decreto ministeriale del 10 novembre 2023 individua tali parametri in riferimento all'attività di lavoro sportivo retribuita.
Contatti
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