Esame di Stato conclusivo del I ciclo (medie)

Il primo ciclo di istruzione (scuola media) si conclude con un esame di Stato, superando il quale si può accedere alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Gli esami di Stato iniziano al termine delle lezioni e tutte le operazioni ad essi collegate terminano entro il 30 giugno.

In ogni scuola è costituita una commissione di esame, che si suddivide in tante sottocommissioni quante sono le classi terze e il cui Presidente sarà il dirigente scolastico della scuola stessa. 

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:

• la frequenza almeno del 75% del monte ore annuale;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione agli esami di Stato;
• aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese.

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all’esame, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 62/2017 («Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno»).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

Le prove INVALSI si svolgono nel mese di aprile in sessioni differenti per le singole scuole e saranno composte da una prova di italiano, una di matematica e una di inglese. Queste prove sono requisito per l'ammissione all’esame, ma non sono considerate ai fini del voto.

Per maggiori informazioni, visita la pagina del Servizio Provinciale di Valutazione.

L'esame di Stato in Alto Adige è composto dalle prove scritte di: italiano, tedesco, matematica e inglese. L'ordine delle prove scritte può variare a seguito di necessità organizzative delle scuole e viene stabilito dalle singole commissioni.
Dopo le prove scritte i canditati dovranno sostenere un colloquio pluridisciplinare, alla presenza di tutta la sottocommissione.
Nelle classi a indirizzo musicale, durante il colloquio, verrà verificata anche la competenza musicale, sia come competenza teorica che come pratica esecutiva.
L'esame tiene a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo (Indicazioni provinciali 2015), con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d’esame.

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, che sarà costituita dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.

L’esito dell’esame è pubblicato nei tabelloni e nell’area documentale del registro elettronico. Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA.

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (nell’OM 52 «DPR 263/2012»), Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Contatti

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