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Nuove regole per il commercio al dettaglio nelle zone produttive
La Giunta provinciale ha approvato le nuove regole per il commercio al dettaglio nelle zone produttive, stabilendo in particolare quali siano i prerequisiti e quali i prodotti autorizzati.
Secondo la legge provinciale Territorio e Paesaggio (LP 9/2018) nelle zone produttive possono essere venduti prodotti al dettaglio, se tali prodotti vengono realizzati in loco o sono ingombranti. E’ autorizzato anche il commercio di accessori alle merci prodotte in loco o alle merci ingombranti. Inoltre, è permessa la vendita al dettaglio di prodotti agricoli nelle cooperative di produzione agricola o nei locali di società da queste controllate. Deve essere comunque disponibile un numero minimo di posti auto in relazione alla superficie di vendita. "Con queste nuove regole abbiamo fatto chiarezza su quali prodotti e accessori si possano vendere o meno al dettaglio nelle zone produttive" ha detto l'assessore provinciale Philipp Achammer.
Nuove regole per la vendita al dettaglio nelle zone produttive
Oggi (16 novembre) la Giunta provinciale sulla base del "Codice del commercio" (LP 12/19) e della legge provinciale Territorio e Paesaggio ha posto nuove regole rispetto ad alcuni aspetti del commercio al dettaglio nelle zone produttive, approvando un "Elenco dei prodotti e degli accessori per l’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive". Vi si definiscono innanzitutto le merci ingombranti. Si tratta di veicoli, macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, mobili, macchine utensili, combustibili, bevande in confezione formato all’ingrosso. La Giunta ha approvato anche una definizione e un elenco degli "Accessori per merci ingombranti".
Il provvedimento della Giunta stabilisce anche le condizioni per la vendita dei prodotti agricoli che vengono venduti nelle cooperative di produzione agricola o nelle aree di pertinenza di queste. Vi si possono vendere solo articoli di propria produzione. I singoli componenti delle cooperative possono vendere i propri prodotti solo se sono venditori diretti di prodotti agricoli e producono nel rispetto delle norme provinciali. Per sostenere l'acquisto e il consumo di prodotti agricoli locali ai sensi di un approvvigionamento di prodotti alimentari più sostenibile, si autorizza il commercio al dettaglio anche di prodotti alimentari a marchio di qualità Südtirol/Alto Adige oltre a quelli di produzione propria, insieme a quelli con la certificazione europea IGP - Indicazione Geografica Protetta e a quelli con marchio "Gallo Rosso". La maggior parte della superficie commerciale deve però essere destinata al commercio di prodotti propri.
Norma non retroattiva, adeguamenti in caso di ampliamento
Inoltre si stabilisce che le imprese che vendono nelle zone produttive articoli ingombranti devono disporre di parcheggi per una superficie pari a due decimi della superficie di vendita totale. Le attività commerciali che hanno già avviato ed esercitano la propria attività sono interessate dai nuovi provvedimenti solo nel momento in cui ampliano o spostano la propria attività. Le nuove regole entrano in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ASP/jw/sf