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Coronavirus: regole meno restrittive in vigore dal 1° aprile

Dopo la fine dello stato di emergenza, dal 1° al 30 aprile si applicheranno misure meno restrittive. Oggi (28 marzo) il presidente ha firmato l'ordinanza n. 10 che recepisce le misure statali.

Mascherine obbligatorie e certificazione 3G e 2G: nonostante la cessazione, al 31 marzo, dello stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario da Covid-19, dal 1° aprile alcune prescrizioni continueranno a essere valide. Tali misure sono state introdotte dal Governo italiano nel decreto legge del 24 marzo 2022 e recepite, a livello provinciale, dal presidente Arno Kompatscher con la firma odierna (28 marzo) dell'ordinanza n. 10. L'obiettivo: ritornare quanto più possibile a una situazione di normalità contenendo al contempo la diffusione della pandemia da Coronavirus. Dal 1° al 30 aprile si applicheranno le seguenti misure restrittive alleggerite.

Obbligo generale della mascherina

Resta obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi al chiuso, fatta eccezione per la propria abitazione privata e per gli ambienti in cui sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. L'obbligo della mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo, ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e a quelli che – in sale da ballo, discoteche e locali assimilati – stanno svolgendo l'attività del ballo.

Obbligo di mascherina FFP2

La mascherina FFP2 dovrà essere indossata nelle situazioni seguenti: su tutti i mezzi di trasporto pubblico; nelle funivie, cabinovie e seggiovie se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Tale obbligo si applica anche agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, cinema e locali di intrattenimento, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Le regole per l'ambiente scolastico

Anche a scuola la mascherina è obbligatoria a partire da 6 anni di età. E' di nuovo possibile organizzare gite e uscite formative, nonché partecipare a manifestazioni pubbliche. La didattica a distanza è prevista solo per studentesse e studenti con test positivo. Quando si verificano più di quattro casi di positività in una classe il personale insegnante e gli studenti devono indossare per 10 giorni una mascherina FFP2. Questa norma si applica per tutti i livelli d'istruzione.

3G sul posto di lavoro

Nei settori lavorativi pubblico e privato permane l'obbligo di certificazione verde semplice che comprova l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'effettuazione di un test con esito negativo. I lavoratori e le lavoratrici di età superiore ai 50 anni possono rientrare al lavoro con una certificazione 3G, fermo restando l'obbligo vaccinale e le relative sanzioni.

Le regole sui mezzi di trasporto

La certificazione 3G resta obbligatoria solo per l'utilizzo dei mezzi pubblici che viaggiano oltre i confini della provincia, mentre per il trasporto pubblico locale non è richiesta. La certificazione 3G resta invece obbligatoria per l'uso di auto a noleggio con conducente, per l'accesso ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione, ai colloqui in presenza con i detenuti all'interno degli istituti penitenziari e per la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive all'aperto. La certificazione 3G si applica anche alle mense e ai servizi di catering, così come ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo ad eccezione dei servizi interni agli alberghi e ad altre strutture ricettive se riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Certificazione rafforzata 2G

La certificazione 2G deve essere esibita nelle seguenti situazioni: nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre, durante gli sport di squadra e di contatto; nei centri benessere (anche all'interno di strutture ricettive); negli spazi adibiti a spogliatoi e docce (fatta eccezione per gli accompagnatori di bambini e di persone non autosufficienti); durante convegni e congressi; al chiuso in centri culturali, sociali e ricreativi (ad eccezione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi); alle feste che seguono cerimonie civili e religiose, se queste si svolgono al chiuso; nelle sale da gioco, bingo e scommesse; alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e luoghi assimilati, alla partecipazione del pubblico a eventi sportivi e gare al chiuso.

Isolamento e quarantena

Chiunque risulti positivo al Coronavirus non può lasciare la propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. A seconda dello stato vaccinale l'isolamento termina 7 o 10 giorni dopo la positività in presenza di un test negativo. Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi devono applicare il regime dell'autosorveglianza.

L'ordinanza n. 10/2022 e altre ordinanze, documenti e informazioni sul Coronavirus sono disponibili sul sito della Provincia di Bolzano al portale dedicato.


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