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Coronavirus: nuova ordinanza recepisce le normative statali

L’ordinanza n. 16 del 2022, firmata oggi (28 giugno) dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, conferma l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto e nelle strutture socio-sanitarie.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato oggi, martedì 28 giugno, l’ordinanza nr. 16 del 2022, contenente misure urgenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale. L’ordinanza, sostanzialmente, recepisce le norme già approvate a livello statale per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico e della sanità e sopprime l’obbligo della mascherina per gli esami scolastici. Le disposizioni dell’ordinanza hanno efficacia immediata.

Mezzi di trasporto

L’ordinanza prevede che nell’intero territorio provinciale fino al 30 settembre 2022 è obbligatorio utilizzare la mascherina di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e che collegano più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico. I vettori dei mezzi di trasporto, i loro delegati, nonché i titolari o gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dall’ordinanza. L’unica modifica introdotta a livello nazionale, in adesione a quanto previsto in generale a livello europeo, è che la mascherina non è più obbligatoria per viaggiare in aereo. 

Ambito socio-sanitario

In base all’ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Quest’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Ambito scolastico

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nel rispetto delle altre misure di sicurezza, non si applica l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Esenzioni

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'ordinanza n. 16/2022 e altre ordinanze, documenti e informazioni sul Coronavirus sono pubblicati nel portale Coronavirus della Provincia.


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ASP/fg