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Costo del personale nei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso
L'art. 32, comma 7-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) ha introdotto il nuovo comma 3-bis all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Si riporta il testo della disposizione in oggetto: "ll prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."
Data l'incertezza sulla operabilità di tale disposizione, l'agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, interpretando la legge, ha optato per una delle modalità operative proposte da ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).
In tal senso è stato modificato dalla Stazione Unica Appaltante Lavori il disciplinare di gara con il criterio del prezzo più basso prevedendo la compilazione da parte delle ditte partecipanti dell'allegato predisposto per i costi del personale e la sua consegna in sede di offerta.
MM