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Trasmissione di varianti in corso d'opera ad A.N.A.C. (segue la news del 07.07.2014 ed del 02.09.2014)

In data 18.09.2014 sono state pubblicate le indicazioni in riferimento all'applicazione dell'art. 37 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 114/2014, da parte dell'A.N.A.C:

1. Documentazione da inviare:

a.) perizia di variante: in particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;

- atto di sottomissione o atto aggiuntivo

- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;

- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;
nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l'entità delle modifiche apportate al progetto.

b.) progetto esecutivo

c.) atto di validazione (riferito al progetto esecutivo)

d.) relazione del Responsabile del procedimento che deve avere i contenuti minimi previsti dall'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010

e.) provvedimento di approvazione della variante.
L'intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

 

2. Coordinamento con previgenti obblighi di Comuncazione all'Osservatorio:

appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, art. 37 co. 1 L. 114/2014:
a. Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 37 legge n. 114/2014 (di importo superiore al 10% del valore del contratto, relative ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013;

b. In relazione agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, per le varianti non soggette all'applicazione dell'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonché ex art. 205 del Codice dei contratti pubblici) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, art. 37 co. 2 L. 114/2014:
d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2 dell'art. 37 legge n. 114/2014, al fine di risolvere gli attuali disallineamenti rispetto ai Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:

- L'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all'art. 7 co. 8 del Codice dei contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg;

- Resta immutata la soglia minima di importo stabilita nel Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, per cui le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a Euro 40.000; perdura, altresì, la ripartizione di competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e sezioni regionali;

- Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ora ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell'art. 37 legge n. 114/2014.

 

3. Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 37, comma 1 legge n. 114/2014.

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell'attività di vigilanza, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all'ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell'importo contrattuale) nei seguenti casi:
a. nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);

b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l'effettuazione di lavori e l'importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;

c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;

d. per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.

 

4. Organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all'ANAC.

L'organo competente per la trasmissione delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell'art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell'obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.
Il presente atto modifica il Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, con riferimento alla tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più di sessanta ma di trenta giorni, ed aggiorna e sostituisce il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 luglio 2014 che deve intendersi non più vigente.

AW