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Cauzione/fiedeussione ai sensi dell'art. 38 co. 2-bis 163/2006
Con decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni con legge n. 114/2014, è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, che prevede l'ipotesi di applicazione di una sanzione pecuniaria da parte della Stazione appaltante in corso di gara. A tale riguardo si comunica che i disciplinari di gara predisposti dalla SUA dispongono, a copertura della sanzione prevista dal predetto art. 38 co. 2-bis, l'utilizzo della garanzia provvisoria (cauzione/fideussione) pari al 2% dell'importo posto a base di gara di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, tale cauzione/fiedeussione include anche la copertura dell'eventuale sanzione e non deve, quindi, essera inalzata, in quanto l'art. 75 è rimasto invariato. (in vigore dal 25.06.2014)
AW