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Ripristino dell’obbligo di avvalersi dei servizi di committenza ausiliaria dell’Agenzia per i contratti pubblici – ACP - parziale modifica delle competenze dell’Agenzia

Si informa che con deliberazione della Giunta provinciale del 16 aprile 2024, n. 231, “Ripristino dell’assetto originario dei rapporti tra la Provincia e l’Agenzia per i contratti pubblici – ACP, con riferimento alle funzioni di committenza ausiliaria - Modifica della deliberazione n. 800/2023” è stato ripristinato l’obbligo di avvalersi dei servizi di committenza ausiliaria forniti dall’Agenzia per i contratti pubblici – ACP. 

I compiti parzialmente modificati dell’Agenzia vengono dettagliati al punto 3 del dispositivo della deliberazione, che definisce tra l’altro quanto segue:

“…, che l’Agenzia svolge di regola le procedure aperte come di seguito indicato:

a) per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per importo stimato complessivo del corrispettivo pari o superiore a 500.000 euro;

b) per forniture e servizi, per importo stimato complessivo del progetto pari o superiore a 750.000 euro;

c) per lavori, per importo dell’opera pari o superiore alla soglia comunitaria;

d) per concessioni, per importo complessivo dell’opera/del progetto pari o superiore alla soglia comunitaria;

e) per servizi sociali e altri servizi specifici di cui al capo X della Legge Provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, e succ. mod., per importo del progetto pari o superiore alla soglia comunitaria;

f) su richiesta delle stazioni appaltanti, l’Agenzia può in ogni caso erogare il proprio servizio anche in relazione alle procedure di gara, sotto le anzidette soglie;

g) In deroga alle ipotesi di cui alle lettere sopra riportate e in sede di programmazione con apposite intese l’Agenzia e le Stazioni appaltanti qualificate con le sue strutture organizzative in possesso di adeguate risorse interne, definiscono, per lo svolgimento autonomo delle procedure di gara, l’elenco e le tempistiche delle medesime. Resta comunque escluso per le procedure di affidamento oggetto di intesa, che la predisposizione e lo svolgimento della procedura di gara vengano esternalizzati a soggetti privati, salvo casi eccezionali da concordare tra le strutture organizzative e l’Agenzia.”

Si ricorda che la convenzione n. 1711/2023 in essere tra la Provincia e l’Agenzia per i contratti pubblici – ACP, prevede che il servizio di stazione unica appaltante e di centrale di committenza dell’Agenzia è utilizzato, in qualità di utilizzatori, dalle strutture organizzative e dagli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati della Provincia Autonoma di Bolzano, mentre possono ricorrervi gli enti di diritto privato soggetti a controllo dell’amministrazione, nonché le società da essa partecipate.

Ai suddetti servizi dell’Agenzia possono inoltre ricorrere, quali utilizzatori, gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale, gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale.

SV