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- [Autorità e obblighi informatici]
Nel caso in cui una SA abbia prelevato un codice CIG per una classe di importo inferiore rispetto a quella di aggiudicazione come deve comportarsi?
- La SA deve adeguare la classe di importo del codice CIG:
1. se è stato inizialmente attribuito uno Smart-CIG ad una procedura di gara che si è poi conclusa con un affidamento > 40.000 euro, la SA deve richiedere un CIG ordinario e corrispondere il contributo a favore di AVCP. Senza un codice CIG ordinario non è possibile compilare le Schede osservatorio; 2. negli altri casi deve richiedere al servizio SIMOG di AVCP l’adeguamento dell’importo del codice CIG e corrispondere la differenza del contributo a favore di AVCP.
- Data: 19.8.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Per una gara negoziata o affidamento diretto per i quali la SA non conosce quale potrebbe essere l’importo stimato a base di gara può essere bandita la gara senza indicazione dell’importo a base di gara?
Tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell´art. 29 del D.Lgs 163/2006, per qualsiasi procedura di gara o di affidamento la SA deve cercare di determinare un importo a base di gara. Nel caso in cui venga prelevato presso SIMOG un codice CIG indicando 0 come importo a base di gara: 1. viene applicato lo scaglione di contribuzione massima a favore di AVCP; 2. viene prevista la compilazione delle Schede osservatorio
- Data: 19.8.2013
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- [Questioni generali e varie]
Quali sono i presupposti affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito come appartenente alla categoria OG 11?
La categoria OG 11 riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate OS 3, OS 28 e OS 30. L'art. 79 co. 16 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce poi che ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: OS 3 + OS 28 + OS 30 = x • OS 3 >10% di x • OS 28 >25 % di x • OS 30 >25% di x
Inoltre per utilizzare nei documenti di gara la categoria OG11 deve essere accertato dal progettista anche il superamento del limite qualitativo, inteso come impossibilità di esecuzione separata delle lavorazioni riferibili alle singole categorie OS 3, OS 28, OS 30 (impianti tecnologici), in quanto tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente. Solo in presenza di entrambi i presupposti è legittimo chiedere, quale requisito di qualificazione, la categoria OG11 invece che le singole categorie OS3, OS 28 e OS30.
- Data: 30.7.2013
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- [Piattaforma telematica]
Se una Stazione Appaltante, in fase di aggiudicazione, deve sospendere la valutazione delle offerte presentate, a causa di un vizio nella nomina dell’Autorità di gara, quali sono le conseguenze sul lavoro già svolto fintanto che non sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche?
- La Stazione Appaltante dovrà comunicare a tutti gli OE interessati l’esigenza di dover procedere ex-novo alla valutazione delle offerte dopo aver fatto ripristinare, tramite l’amministratore di sistema, lo stato di gara precedente alla valutazione delle offerte.
Si consiglia di provvedere, mediante invio di Comunicazione ufficiale in piattaforma, alla notifica dell’avvio della nuova fase di valutazione a tutti i partecipanti. A seguito dell’intervento di ripristino da parte del gestore della piattaforma tutte le buste presentate dagli OE tornano ad essere contraddistinte dallo stato “chiusa”. La nuova Autorità di gara può procedere alla valutazione delle offerte iniziando dall’analisi della documentazione amministrativa.
- Data: 11.6.2013
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- [Questioni generali e varie]
Il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria”
Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 secondo cui “Fermi restando gli obblighi e le facoltá previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
Vista la circolare n. 2/2013 dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa all'utilizzo del portale telematico SICP in ordine agli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, con specifico riguardo ai soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993;
Si ritiene, che il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche sopra indicate, possa continuare ad operare nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria” nei seguenti casi: - con riguardo al MEPA, nel caso in cui il prodotto non possa essere acquisito per il suo tramite a causa dell'inesistenza del metaprodotto, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualitá essenziali – inidoneo rispetto alle necessitá dell'amministrazione procedente, cosí come nel caso specifico in cui per per la categoria merceologica suddetta (“libri-editoria”) operi il regime dei prezzi imposti (c.d. “Buchpreisbindung”).
- in merito al portale telematico SICP, in quanto l'utilizzo del medesimo è obbligatorio per importi a partire da 20.000,00 € oltre I.V.A. e comunque solo per i soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993 (Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.)
- Data: 10.6.2013
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- [Piattaforma telematica]
Come devono essere inserite nel sistema le gare che hanno per oggetto forniture pluriennali?
Come importo di gara (a livello di lotto) lato stazione appaltante va immesso l'importo complessivo e non quello annuale. L'operatore economico nella compilazione dell'offerta economica (allegato C) deve riportare il valore complessivo offerto e non quello annuale.
- Data: 17.5.2013
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- [Questioni generali e varie]
È necessaria la verifica e validazione del progetto per lavori sovvenzionati, affidati da soggetti privati?
L'art. 32, comma 1, lett. d), D.Lgs 163/2006 riconduce nel campo di applicazione della normativa sull'evidenza pubblica la realizzazione di lavori pubblici da parte di soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di cui all’allegato I del Codice e di edilizia relative ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico dalle amministrazioni pubbliche, in conto capitale o in conto interesse, superiore al 50% dell’importo dei lavori.
Nei casi indicati, ai fini dell'applicazione della normativa sull'evidenza pubblica, rileva il carattere oggettivamente pubblico degli interventi perché attuati con finanziamento pubblico. A detti privati, non si applicano, per espressa previsione di legge (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006) gli artt. 63, 78 comma 2, 90 comma 6, 92, 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ne consegue che non trovano applicazione, in particolare, le disposizioni riguardanti l'osservanza delle norme in tema di programmazione, direzione lavori, incentivi per la progettazione.
Per quanto riguarda la distinzione fra validazione e verifica di progetto: - La VALIDAZIONE è un atto dovuto, redatto e firmato da parte del Responsabile di Procedimento sulla base delle informazioni fornitegli dal soggetto incaricato di effettuare la verifica. Questo atto chiude il processo di progettazione e di verifica e, di fatto, attesta che il progetto può essere posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice appalti) il bando di gara e/o la lettera di invito devono riportare gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- La VERIFICA è attività che precede la validazione e consiste, in generale, nello svolgimento di una serie di controlli sulla qualità e completezza del progetto e sulla sua rispondenza alla normativa di settore, compresa quella urbanistica ed ambientale.
Tale attività è disciplinata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 44 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
- Data: 11.4.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Per quali categorie merceologiche sussiste l'obbligo di acquistare tramite CONSIP?
- (sostituisce il testo del 11/03/2013)
In ordine agli aspetti applicativi relativi alle norme sulla spending review, si rinvia per opportuna consultazione a quanto indicato da Consip s.p.a. nella relativa tabella esplicativa.
- Data: 13.3.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Devono per le forniture nell'ambito di gare di lavori pubblici essere rispettati i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP?
- Qualora le gare di lavori comprendano anche forniture di beni, nella stima della base d'asta deve essere tenuto conto dei parametri di qualità-prezzo, come limiti massimi previsti dalle convenzioni CONSIP. Per poter derogare a tale principio la scelta tecnica deve essere giustificata e motivata.
Si fa presente che già in fase di progettazione deve essere tenuto conto dei parametri CONSIP.
L'Agenzia per i contratti pubblici (ACP) per le gare effettuate per conto terzi chiede esplicitamente che siano state effettuate le dovute verifiche ai sensi della legge.
- Data: 5.3.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Quando possono essere stipulati contratti "a misura"?
Contratti “a corpo” e “a misura” (art. 53, co. 4, Decreto Legislativo n. 163 del 2006)
L’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli contratti pubblici) prevede, come regola generale, che gli appalti pubblici di lavori debbano essere stipulati a corpo. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stipulare a misura esclusivamente nei seguenti casi: - contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
- a prescindere dall’importo, tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni.
La ratio delle due diverse modalità di determinazione del prezzo “a corpo” e “a misura” è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le prestazioni “a corpo” il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni “a misura” il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. La preferenza espressa dal Codice degli contratti pubblici per le prestazioni “a corpo” risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.
- Data: 21.2.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Quando può la stazione appaltante acquistare beni o servizi sotto soglia comunitaria fuori dal MePA?
(sostituisce il testo del 04/12/2012) - Le amministrazioni statali centrali e periferiche sono sempre obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Le altre amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001), ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2012 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dall’Agenzia Contratti Pubblici, fermo restando gli obblighi e le facoltà previste dall’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006.
- Data: 8.2.2013
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- [Impostazione e pubblicità delle gare]
Come operano i parametri CONSIP rispetto alle centrali di committenza e le altre pubbliche amministrazioni?
(sostituisce il testo del 04/12/2012)
Nell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 viene stabilito che le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le amministrazioni pubbliche non obbligate a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ne utilizzano i "parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, fermo restando l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
- Data: 4.2.2013
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