L’istituto dell’amministrazione diretta, da non confondersi con la procedura di affidamento diretto di un appalto pubblico, viene definito dall´art. 3 comma 1 legg. gggg) d.lgs. 50/2016 secondo cui sono amministrazione direttale acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
Più in particolare e sotto il profilo procedurale l´art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) prevede:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
In ragione dei riferimenti normativi posti dalla vigente normativa codicistica si evidenzia che l'amministrazione diretta pare riferibile soprattutto all'esecuzione di lavori, consistendo essenzialmente nella organizzazione ed esecuzione di opere con personale legato da rapporto di lavoro subordinato, attraverso la provvista di materiali e mezzi, attraverso un mix di tipo burocratico-amministrativo, per quel che concerne la realizzazione degli obiettivi e di tipo contrattuale, per l'acquisizione dei beni da impiegare attraverso procedure di appalto pubblico, come descritte dall´stesso art. 36 d.lgs. 50/2016.
Il risultato di questa peculiare modalità di gestione (confinata dal legislatore per le realizzazioni di minore dimensione fisica, economica e finanziaria) è imputato al responsabile del procedimento, cui spetta il compito di organizzare le risorse umane e strumentali, così diversamente assortite, in vista del suo raggiungimento. Nel caso di amministrazione diretta la stazione appaltante, quindi, assume direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, diversamente da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa appaltatrice.
L'amministrazione diretta è, pur tuttavia esperibile anche con riguardo alla gestione dei servizi, quando il prodotto dell'attività svolta dalla amministrazione risulta da una combinazione di lavoro subordinato ed elaborazione di beni acquisiti contrattualmente.
Più difficile è ipotizzare l'amministrazione diretta nelle forniture, ove non è configurabile un ente pubblico che - attraverso l'acquisizione di materia prima - realizza prodotti complessi. Si tratterebbe di un'attività di tipo industriale, difficilmente compatibile con il ruolo, le attitudini e le finalità dell'agire amministrativo.
In conclusione, quindi, per quel che concerne l´amministrazione diretta, mentre l’esecuzione di lavori con personale proprio, o appositamente assunto, è disciplinato dalle norme generali e speciali in materia di lavoro subordinato, l'acquisizione dei beni (anche solo noleggiati), utilizzati nell’ambito dei lavori eseguiti in amministrazione diretta, ricadono nell’ambito della contrattualistica pubblica e quindi devono quindi concretizzarsi in appositi contratti di appalto muniti di CIG ed essere preceduti da consultazione di mercato finalizzata all’affidamento diretto o procedure di gara negoziate, secondo le soglie di importo previste attualmente previste.
Con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari si evidenzia che per l’amministrazione diretta non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG v. FAQ ANAC https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari