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I partiti o raggruppamenti
politici che nelle ultime elezioni regionali abbiano
ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno non
debbono procedere alla raccolta di sottoscrizioni. In
tal caso la dichiarazione di presentazione della lista
deve essere sottoscritta unicamente dal segretario regionale
o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento,
dal presidente regionale o provinciale del partito o
raggruppamento politico o da persona da loro incaricata
con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi
non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi
ragione non siano in carica, la sottoscrizione è
effettuata o il relativo mandato può essere conferito
dal dirigente regionale o provinciale del partito o
del gruppo politico. Anche in tale sede la carica
dei depositanti o eventualmente dei mandanti deve essere
comprovata, secondo le medesime modalità richieste
per il deposito dei contrassegni.
La sottoscrizione deve essere autenticata.
Le liste dei candidati presentate da un nuovo partito
o raggruppamento ovvero presentate da partiti o raggruppamenti
politici che nelle ultime elezioni regionali non abbiano
ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno,
debbono essere sottoscritte da non meno di 400 e non
più di 600 elettori aventi diritto di voto per
l’elezione del Consiglio della Provincia Autonoma
di Bolzano.
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola
dichiarazione di presentazione di lista di candidati.
I sottoscrittori devono essere indicati con cognome,
nome, luogo e data di nascita e, per ciascuno, deve
essere indicato il comune della provincia di Bolzano
nelle cui liste elettorali risulta iscritto.
La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è
stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive. Dovranno essere indicati,
inoltre, le modalità di identificazione, la data
ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome
del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica;
infine, dovranno essere apposti la firma per esteso
del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente,
dal notaio, dal giudice di pace, dal cancelliere di
un ufficio giudiziario o dal segretario comunale.
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