FAQ

[Questioni generali e varie]

 Possono due (o più) enti stipulare una convenzione che preveda, a monte, la predisposizione di un unico bando di gara e, a valle, la conclusione di due (o più) contratti singoli con le rispettive contabilità separate? 


 Sì, nel caso in cui gli appalti di lavori di due (o più) enti insistano sulla medesima area e siano inscindibilmente connessi di modo che l’esecuzione separata comporterebbe una duplicazioni di costi, notevoli difficoltà logistiche e di accantieramento. I due (o più) enti devono stipulare preliminarmente una convenzione con la quale disciplinano i rapporti tra loro intercorrenti al fine di predisporre un unico bando di gara - quindi unico importo a base d’asta complessivo con le relative SOA e unico aggiudicatario – e poi successivamente stipulare due singoli contratti con le rispettive contabilità separate. Il RUP della gara sarà unico. Per quanto riguarda i CIG, verrà acquisito un CIG “padre” in fase di attuazione della convenzione a cui poi seguiranno due CIG “figli” al momento della stipula dei singoli contratti.
Si precisa che il progettista, nell’allegato C1, deve già suddividere i costi tra i vari enti.

 

 http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news_action=4&news_article_id=654799


Data: 13.4.2021
[Questioni generali e varie]

Laddove sia richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, trova applicazione l’art. 27, comma 12, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in punto di esonero dalla garanzia provvisoria (e suo eventuale rinnovo) laddove l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000?

Sì, anche nella vigenza della disciplina temporanea di cui all’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, si applica, nel caso in cui la procedura di gara sia assoggettata alla prestazione della garanzia provvisoria, la disciplina concernente l’esonero per essere l’operatore economico in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Data: 26.2.2021
[Tracciabilità pagamenti]
La nomina di un commissario esterno, con conseguente impegno di spesa volto al ristoro economico della prestazione, comporta la necessità di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'estrazione di un apposito CIG?
In via preliminare occorre ribadire che la nomina della commissione di valutazione costituisce un tipico atto dell'autorità di gara.
Ciò premesso, nell'eventualità in cui sia necessaria anche la nomina di uno o più commissari esterni la nomina proveniente dall'autorità di gara deve essere corredata da un ulteriore atto (sottoscritto dal soggetto competente rispetto all'ente di volta in volta interessato) che indichi compiutamente l'ambito temporale, anche in relazione alla complessità dell'oggetto, di esecuzione della prestazione nonché il compenso da corrispondere al membro esterno.
In relazione alla natura giuridica, si ritiene che la figura del commissario esterno ricada nella categoria degli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che il conferimento dell'incarico non è assoggettato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (e alla relativa estrazione del CIG).
La circostanza che gli incarichi professionali ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, siano esenti dall'estrazione del CIG è avvalorata anche e soprattutto da A.NA.C.
Data: 18.6.2020
[Impostazione e pubblicità delle gare]
In caso di procedura di gara per l’affidamento di un appalto di lavori di prossima indizione, qualora la stazione appaltante abbia stimato un aumento dei costi per garantire la sicurezza nel cantiere in ragione dell’applicazione delle misure varate per la limitazione del contagio, a fronte di un progetto esecutivo già pronto e definito a base di gara, quest’ultima quali soluzioni può adottare?
Le possibili soluzioni sono:
a) chiedere al progettista, insieme al coordinatore della sicurezza, di individuare quali tra i maggiori costi stimati rientrino nei costi per la sicurezza del cantiere derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento; il progetto verrà aggiornato in tal senso, per poi procedere all’indizione della gara.
 
Per l'aggiornamento del progetto si tenga presente che, a causa dell'applicazione delle nuove misure anticontagio, è possibile che si determini un allungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori; in conseguenza a ciò anche il cronoprogramma dovrà essere aggiornato.
 
b) Se l'ipotesi a) non è compatibile con le tempistiche già stabilite per l’indizione della gara, si può pensare di inserire nella documentazione di gara (risp. disciplinare di gara e schema di contratto - art. 30 del capitolato speciale parte II) una specifica clausola ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. a) l.p. 16/2015, che consenta, in un secondo momento e attraverso lo strumento della variante, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle misure "anti-covid" che interverranno nel corso dell'esecuzione dei lavori.
 
In entrambi i casi (ma soprattutto nel l'ipotesi sub a)) sarà sempre e comunque possibile intervenire con una variante in corso di esecuzione dei lavori, qualora intervengano nuove circostanze (impreviste e imprevedibili) ovvero nuove disposizioni legislative, a seguito delle quali derivino nuovi e maggiori costi per garantire la sicurezza del cantiere e sia necessario aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento (ed eventualmente anche il cronoprogramma).
Data: 20.5.2020
[Impostazione e pubblicità delle gare]

L'introduzione dell'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020 ha come conseguenza diretta il divieto di svolgere le sedute pubbliche? Se sì, la novella incide anche sulle procedure di gara bandite anteriormente al 17 aprile 2020 i cui documenti di gara prevedano la possibilità di svolgere le sedute di apertura delle buste in videoconferenza e perciò con la partecipazione a distanza degli offerenti?

L'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, nel prevedere l'insussistenza dell'obbligo di svolgere sedute pubbliche, mira ad introdurre una regola che tende a semplificare, accelerare e rendere più efficiente lo svolgimento delle attività dell’autorità di gara e della commissione tecnica di valutazione.
Le parole utilizzate dal legislatore provinciale - "non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica" - inducono a ritenere che la mancata pubblicità delle sedute costituisca una mera facoltà e non, invece, un obbligo giuridico.
Ne consegue, alla luce di quanto premesso, la seguente conclusione: la mancanza di pubblicità delle sedute costituisce soltanto una delle possibili opzioni a disposizione delle stazioni appaltanti le quali possono, pertanto, valutare la soluzione che appaia maggiormente idonea (tra le quali, a titolo esemplificativo, anche le sedute in streaming).
In relazione alla seconda parte del quesito, e premessa l'applicabilità della disposizione anche per le procedure di gara pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, valgono le precedenti considerazioni.
Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di accorgimenti che mirino a permettere una partecipazione degli offerenti da remoto non può mai ritenersi in contrasto con l'art. 21, posto che il rispetto dei principi della pubblicità e della trasparenza (anche se osservati in modalità "alternativa") prevale su ogni disposizione, nazionale e/o provinciale, che direttamente o indirettamente li sacrifichi.
Data: 22.4.2020
[Esecuzione contratti]
Il reato di subappalto illecito
1) Cos’è il reato di subappalto illecito?
Il reato di subappalto illecito è previsto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che, nella formulazione vigente prima del decreto legge 113/2018, in vigore dal 4 dicembre 2018, puniva con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente (primo periodo del comma 1 dell’articolo 21). L’articolo prevedeva inoltre l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell’articolo 21).
Il comma unico dell’articolo 25 del decreto-legge 113/2018, in vigore dal 4 dicembre 2018, ha trasformato i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto.
 
2) Quali obblighi vi sono per la Stazione appaltante in caso di subappalto illecito?
Secondo la deliberazione ANAC n. 26 dell’8 aprile 2015, in caso di subappalto senza autorizzazione l’amministrazione ha l’obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale.
 
3) Quali sono le conseguenze sul piano civilistico relativamente al contratto principale in caso di subappalto non autorizzato?
Rimane invariato quanto già previsto in precedenza dall’art. 21, comma 1 della legge 646/1982: “É data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto”.
Data: 18.3.2019
[Questioni generali e varie]
Legge Bilancio 2019  - Applicabilità delle norme riguardanti gli affidamenti di lavori in Alto Adige
L’art. 1 comma 912 del legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella GU n. 302 del 31.12.2018) prevede deroghe temporanee (fino al 31.12.2019) per l’affidamento diretto di lavori tra 40.000 Euro fino a 150.000 Euro e per procedure negoziate per l’affidamento di lavori da 150.000 a 350.000 Euro. Si ricorda che tale norma non trova applicazione in Alto Adige essendo contenuta nella legge provinciale sugli appalti pubblici (LP n. 16/2015 e s.m.i.) una diversa organica disciplina e sistematica relativa alle procedure negoziate e le relative soglie.
Data: 8.1.2019
[Questioni generali e varie]

Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva negli affidamenti sotto € 40.000
“Per gli affidamenti sotto € 40.000 la stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. In conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 780 del 07.08.2018 tale decisione non deve essere espressamente motivata, poiché l’obbligo di motivazione si ritiene adempiuto in virtù della non rilevante entità degli affidamenti in questione. Tuttavia, presupposto per l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, la concessione di un ulteriore ribasso sull’importo offerto. Tale ribasso deve risultare espressamente dalla documentazione di gara. Pertanto, pare opportuno evidenziare la necessità di concedere un ribasso in alternativa alla costituzione della garanzia definitiva sin dai primi contatti con l’operatore economico ovvero nella lettera d’invito.”
 
Data: 5.12.2018
[Esecuzione contratti]

Interpretazione del quinto d’obbligo secondo il MIT (Servizio contratti pubblici)

“L'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 disciplina il C.d. "quinto d'obbligo", ovvero il limite al diritto potestativo della Stazione appaltante di ottenere prestazioni aggiuntive dal contraente. Tale norma, se interpretata letteralmente e indipendentemente dalle altre disposizioni di cui all'art. 106, D. Lgs. 50/2016, potrebbe porsi in contrasto con le direttive comunitarie e con la legge di delega in materia di modifiche dell'oggetto del contratto. Pertanto, attesa la necessaria lettura sistematica della disposizione, si ritiene ammissibile la modifica dell'importo contrattuale di un quinto solo qualora la fattispecie sia inclusa in una delle ipotesi di modifica dell'oggetto del contratto o di variante consentita ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016. Conseguentemente, si ritiene che la disposizione contenuta nel comma 12 non configura un'ipotesi di modifica "libera" ulteriore rispetto a quelle disciplinate dall'art. 106 (commi 1 e 2) ma si incentra piuttosto, sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato alle stesse condizioni del contratto originario (sempre nel rispetto delle ipotesi tassative di cui all'art. 106 commi 1 e 2).
Più precisamente, deve ritenersi che lo scopo del comma 12 della citata disposizione sia quello di stabilire le condizioni contrattuali nei casi in cui una delle modifiche consentite, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, determini una variazione dell'importo contrattuale. Se tale variazione è contenuta nei limiti del quinto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se, invece, si eccede il quinto e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.
Alla luce della lettura sistematica e comunitariamente orientata dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016, si ritiene che per gli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'ANAC o all'Osservatorio, trovi applicazione quanto disposto dall'art. 106, comma 14 D. Lgs. 50/2016.”

Data: 28.11.2018
[Questioni generali e varie]
Nel caso una gara di lavori contenga una categoria SIOS > 10% e l’offerente abbia indicato la propria intenzione di subappaltare il 30% della SIOS, lo stesso dovrà essere qualificato per il 100% dell’importo a base d’asta relativo alla categoria SIOS o è sufficiente la qualifica per il 70% della stessa?
Si può ritenere - visto che non esiste una norma esplicitamente contraria che vieti il subappalto qualificante per le categorie SIOS - che nell’ipotesi sopraesposta l’offerente debba essere qualificato almeno per il 70% dell’importo a base d’asta della relativa categoria SIOS > 10% ed per il restante 30% possa utilizzare l’istituto del subappalto qualificante.
Data: 2.10.2018