FAQ

[Questioni generali e varie]

FAQ SU ART. 80, COMMA 5, LETT. C) e C-ter) 

L’art. 80, comma 5, lett. c) prevede che la Stazione appaltante possa escludere dalla partecipazione ad una procedura d’appalto un operatore economico ove la stessa “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”; l’art. 80, comma 5, lett.  c-ter) consente invece all’Amministrazione aggiudicatrice di escludere l’operatore economico che “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

Nel dare indicazione alle Stazioni appaltanti sulle modalità di esercizio di tale potere discrezionale, le Linee Guida ANAC n. 6 specificano che:

  • La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

    1.le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;

    2.l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;

    3. L’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

  • Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.

  • La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto.

  • Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati”.

Con specifico riferimento alle “significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto” il Consiglio di Stato ha di recente osservato che “la motivazione sulla gravità delle “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto” che ne hanno causato la risoluzione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c- ter), non può limitarsi a dare conto di tali carenze ma deve essere adeguata a sorreggere, sotto il profilo sostanziale, la valutazione di gravità effettuata dalla stazione appaltante e quindi il giudizio di definitiva compromissione del rapporto fiduciario con l’appaltatore, ostativo alla sua partecipazione alla gara successiva.

Giova precisare che la gravità delle carenze esecutive del precedente contratto rilevanti ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara non è parametrata tanto (o soltanto) al disposto dell’art. 1455 cod. civ. La non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi di tale ultima norma è un presupposto indefettibile della risoluzione del precedente contratto di appalto, laddove l’art. 80, comma 5, lett. c-ter, del codice dei contratti pubblici prende le mosse dalla precedente risoluzione contrattuale, nel senso che, a sua volta, la presuppone come evento contrattuale a monte, già verificatosi e contestato all’appaltatore anche sotto il profilo della non scarsa importanza dell’inadempimento avuto riguardo all’interesse della stazione appaltante ex art. 1455 cod. civ. – sia o meno esso ancora sub iudice in ambito civilistico. Ne consegue che la motivazione che la stazione appaltante deve fornire in ordine alla gravità della violazione ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara (oltre che al “tempo trascorso dalla stessa”) non consiste tanto nella ripetizione (o addirittura nel rafforzamento), nel procedimento amministrativo di scelta del contraente per l’affidamento di un diverso appalto, degli argomenti posti a fondamento della risoluzione del precedente contratto, bensì nella valutazione della (già riscontrata e contestata) gravità delle violazioni precedenti, in rapporto alla fiducia riposta nell’appaltatore ed alle conseguenze della compromissione del rapporto fiduciario riguardo all’appalto da affidare.

Di qui la differente portata della valutazione della gravità dell’inadempimento riservata al giudice civile -concernendo quest’ultima il rapporto contrattuale (il quale è direttamente l’oggetto del processo civile) e la gravità delle carenze esecutive nell’economia di tale rapporto, come regolato da un determinato contratto - rispetto alla valutazione della gravità delle violazioni pregresse da parte della stazione appaltante nella procedura di gara finalizzata alla scelta del contraente, sulla quale va operato il sindacato giurisdizionale di legittimità amministrativa (che non ha certo ad oggetto il rapporto contrattuale ma è) limitato al provvedimento di esclusione, ed alla sua motivazione.

La valutazione circa la gravità delle precedenti violazioni contrattuali, riservata alla stazione appaltante, non è sindacabile nel merito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma - a fronte della denuncia di illegittimità non solo per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter, codice contratti pubblici, ma anche per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, come nel caso di specie - necessita di motivazione sufficiente a scongiurare la manifesta irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità, il palese travisamento dei fatti o l’omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, che finirebbero per inficiare, sotto i denunciati profili di eccesso di potere, il giudizio di inaffidabilità dell’appaltatore e quindi la determinazione di esclusione raggiunta all’esito di tale giudizio. Ciò anche in ragione del fatto che, con la recente modifica apportata all’art. 80, comma 5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016 si è inteso escludere qualsivoglia automatismo tra la risoluzione per inadempimento del precedente contratto e l’esclusione dalla gara successiva da parte della (stessa od altra) stazione appaltante” (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).

Data: 3.5.2021
[Schede Osservatorio]
Chi è autorizzato a richiedere e compilare il CEL sul nuovo sistema elaborato da SIMOG per la richiesta di tali documenti?
Solamente il RUP titolare del CIG è autorizzato a compilare e richiedere il CEL sul nuovo sistema.
In caso di RUP subentranti in corso di esecuzione contrattuale ed impossibilitati all’emissione del CEL, potranno portare a termine tale adempimento solamente prendendo in carico, sul sistema SIMOG, i rispettivi CIG, diventando in tal modo i titolari di tale procedimento (CIG).
Data: 21.4.2021
[Schede Osservatorio]
Le Schede osservatorio devono essere compilate anche per i contratti che rientrano tra i cosiddetti „contratti esclusi”?
A partire dal 01.01.2020 per i contratti esclusi di importo ≥ 40.000 euro vanno compilate le Schede ordinarie.
Data: 16.4.2021
[Schede Osservatorio]
Con SIMOG 3.04.04 è stata prevista la possibilità di compilare le schede del monitoraggio anche per importi inferiori a 40.000 € . Tale compilazione è da intendersi come facoltativa per tutti i contratti, compresi gli Accordi Quadro e Convenzioni e le relative adesioni?
Per i CIG ordinari di importo inferiore ai 40.000€ (quindi anche accordi Quadro e/o Convenzioni) la compilazione delle schede osservatorio è facoltativa.
Data: 16.4.2021
[Schede Osservatorio]
Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all’art. 106, compreso la proroga tecnica?
La comunicazione delle modifiche contrattuali, deve avvenire utilizzando la scheda specifica (modifica contrattuale). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l’appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta.
Data: 15.4.2021
[Schede Osservatorio]
Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di gare d’appalto annullate, revocate o senza esito?
Le informazioni afferenti a gare d’appalto annullate/revocate successivamente alla pubblicazione del bando, ovvero a gare dichiarate deserte,  che non hanno prodotto esito a seguito di offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate, devono essere trasmesse compilando nei termini temporali previsti (30 giorni dall’approvazione degli esiti della procedura di gara) la scheda “Mancata aggiudicazione”.
Data: 15.4.2021
[Schede Osservatorio]
Nella lista valori “scelta del contraente” in quali casi va scelta l’opzione “procedura negoziata per affidamenti sottosoglia”?
Nelle casistiche di procedura negoziata introdotte dal Decreto “Sblocca Cantieri”, con riferimento sia ai settori ordinari che a quelli speciali (quindi anche quelle di cui all’art.36 c.8 del D. Lgs. 50/2016)
Data: 15.4.2021
[Schede Osservatorio]
Per i settori in cui vi è la possibilità di prelevare SMART CIG senza limiti di importo è necessario compilare le schede osservatorio? (es: contratti di locazione)
No, per SMART CIG senza limiti d'importo (quindi anche con importi superiori ai 40.000€) non devono essere compilate le schede osservatorio.
Data: 15.4.2021
[Schede Osservatorio]
Quali sono gli obblighi in caso di variante oltre quinto d’obbligo per contratti rientranti nell’ambito del precedente Codice (D.Lgs. 163/2006)? Deve essere staccato un nuovo CIG e, sul contratto originario, compilata la “vecchia” scheda variante?
Le gare nate sotto l’egida del D.Lgs. 163/2006 continuano ad osservarne le prescrizioni, per cui va comunicata la vecchia scheda di “Variante” e non la scheda di “modifica contrattuale”.
Data: 15.4.2021
[Schede Osservatorio]
Cos’è “l’importo totale somme a disposizione”
Tale importo fa riferimento a tutte le somme a disposizione dell’amministrazione in riferimento all’appalto (DPR 207/2010 art 16 comma 1 lettera b). Tra queste rientrano IVA, eventuali altre imposte e contributi, imprevisti, rilievi, accertamenti, indagini, ecc.  
Data: 15.4.2021